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D.Lvo 11/05/2005 n. 1331. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e della salute redigono ed inoltrano, ogni tre anni, alla Commissione eu- ropea una relazione concernente l'applicazione del presente decreto con le modalità previste dall'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991. La prima relazione è trasmessa entro il 31 dicembre 2005. Art. 15 - Informazione, accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico 1. Le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di incenerimento o di coincenerimento sono rilasciate solo dopo aver garantito l'accesso alle informazioni secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3. 2. Fatta salva la normativa in materia di accesso del pubblico all'informazione ambientale e quanto disposto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le domande di autorizzazione e rinnovo per impianti di incenerimento e di coincenerimento sono rese accessibili in uno o più luoghi aperti al pubblico, e comunque presso la sede del comune territorialmente competente, per un periodo di tempo adeguato e comunque non inferiore a trenta giorni, affinchè chiunque possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente. La decisione dell'autorità competente, l'autorizzazione e qualsiasi suo successivo aggiornamento sono rese accessibili al pubblico con le medesime modalità. 3. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacità nominale di due o più tonnellate l'ora, entro il 30 giugno dell'anno successivo, il gestore predispone una relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto che dovrà essere trasmessa all'autorità competente che la rende accessibile al pubblico con le modalità di cui al comma 2. Tale relazione fornisce, come requisito minimo, informazioni in merito all'andamento del processo e delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua rispetto alle norme di emissione previste dal presente decreto. 4. L'autorità competente redige un elenco, accessibile al pubblico, degli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora. 5. Copia delle autorizzazioni rilasciate, nonchè della relazione di cui al comma 3 sono trasmesse, a meri fini statistici, dall'autorità competente all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT). Art. 16 - Condizioni anomale di funzionamento 1. L'autorità competente stabilisce nell'autorizzazione il periodo massimo di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti tecnicamente inevitabili, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera e nelle acque reflue depurate possono superare i valori limite di emissione autorizzati. 2. Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finchè sia ristabilito il normale funzionamento. 3. Fatto salvo l'articolo 8, comma 8, lettera c), per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto di incenerimento o di coincenerimento o la linea di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive; inoltre, la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione. 4. Per gli impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1, il tenore totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera non deve in nessun caso superare i 150 mg/m3, espressi come media su 30 minuti; non possono essere inoltre superati i valori limite relativi alle emissioni nell'atmosfera di CO e TOC. Devono inoltre essere rispettate tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 8. 5. Non appena si verificano le condizioni anomale di cui ai commi 1 e 2, il gestore ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile all'autorità di controllo. Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto. Art. 17 - Accessi e ispezioni 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, i soggetti incaricati dei controlli sono autorizzati ad accedere in ogni tempo presso gli impianti di incenerimento e coincenerimento per effettuare le ispezioni, i controlli, i prelievi e i campionamenti necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera e in ambienti idrici, nonchè del rispetto delle prescrizioni relative alla ricezione, allo stoccaggio dei rifiuti e dei residui, ai pretrattamenti e alla movimentazione dei rifiuti e delle altre prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e di tutte le altre prescrizioni contenute nel presente decreto. 2. Il proprietario o il gestore degli impianti sono tenuti a fornire tutte le informazioni, dati e documenti richiesti dai soggetti di cui al comma 1, necessari per l'espletamento delle loro funzioni, ed a consentire l'accesso all'intero impianto. Art. 18 - Spese 1. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli, in applicazione delle disposizioni del presente decreto, nonchè quelle relative all'espletamento dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e per la verifica degli impianti sono a carico del titolare dell'autorizzazione; sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalità di versamento da determinarsi con disposizioni regionali. 2. Le attività e le misure previste rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente. 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 19 - Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui agli articoli 4 e 5, è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e), f) e g), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui agli articoli 4 e 5, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 10, comma 4, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro. 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il proprietario ed il gestore che nell'effettuare la dismissione di un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, o dall'articolo 5, comma 8, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui all'articolo 16, comma 3, superando anche uno solo dei limiti temporali ivi previsti, è punito con l'arresto fino a nove mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro. 6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 10, comma 4, non rispettando i valori di emissione previsti all'allegato 1, paragrafo D, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro. 7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico delle acque reflue di cui all'articolo 10, in mancanza della prescritta autorizzazione di cui al comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro. 8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'esercizio dell'attività di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all'articolo 9, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro. Se i valori non rispettati sono quelli di cui all'allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a quarantamila euro. 9. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 4, comma 9, o all'art. 5, comma 11, attesta fatti non corrispondenti al vero, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro. 10. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui all'articolo 4, comma 8, o dell'articolo 5, comma 10, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo 4, comma 9, o all'articolo 5, comma 11, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a venticinquemila euro. 11. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di coincenerimento di rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, senza aver fornito o rinnovato la prescritta comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro. 12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e salvo quanto previsto al comma 13, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 2, o all'articolo 5, comma 3, o all'articolo 7, comma 1, o all'articolo 8, comma 1, è punito con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. 13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in sede di autorizzazione le parziali deroghe di cui all'articolo 7, comma 6, o dell'articolo 8, comma 4, non rispetta le prescrizioni imposte dall'autorità competente in sede di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a venticinquemila euro. 14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in sede di autorizzazione le deroghe di cui all'articolo 9, comma 7, non rispetta le prescrizioni imposte dall'autorità competente in sede di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da duemilacinquecento euro a venticinquemila euro. 15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nell'esercizio di un impianto di incenerimento o coincenerimento non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, o quelle imposte dall'autorità competente in sede di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da mille euro a trentacinquemila euro. Art. 20 - Danno ambientale 1. Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo, in violazione delle disposizioni del presente decreto, provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno, ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Chi non ottempera a queste prescrizioni è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 51-bis del decreto legislativo n. 22 del 1997. |
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